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Regolamenti
Comunali
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI - I.C.I.
Approvato con delibera consiliare n044 del
30.11.2000
Per la determinazione dell'aliquota ICI vai a Lo
sportello del cittadino
| ART |
DESCRIZIONE |
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l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
Il
12 |
Capo
I - Norme Generali
Oggetto e scopo del regolamento.
Soggetto passivo.
Terreni considerati non fabbricabili.
Esenzioni.
Abitazione principale e sue pertinenze.
Aree divenute inedificabili.
Valore aree fabbricabili.
Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.
Validità dei versamenti dell'imposta.
Comunicazione di variazione.
Disciplina dei controlli.
Modalità dei versamenti - Differimenti.
|
-
13
14
I5
16
17
18
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Capo
II - Accertamento con adesione
Accertamento con adesione.
Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
Procedura per l'accertamento con adesione.
Atto di accertamento con adesione.
Adempimenti successivi.
Perfezionamento della definizione.
|
-
19
20 |
Capo III - Compenso incentivante
al personale addetto
Compenso incentivante al personale addetto.
Utilizzazione del fondo.
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-
21
22
23
24
25
25 bis
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Capo
IV - Sanzioni - Ravvedimento
Sanzioni.
Ritardati od omessi versamenti.
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
Irrogazione immediata delle sanzioni.
Ravvedimento.
Rimborsi
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- 26
27
28
29
30
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Capo
V - Norme finali
Norme disapplicate e abrogate.
Pubblicità del regolamento e degli atti.
Entrata in vigore del regolamento.
Casi non previsti dal presente regolamento.
Rinvio dinamico.
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Capo
I - Norme generali
Art. I
Oggetto e scopo del regolamento.
1 . Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata
la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato
disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, nonche dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare
che l'attività amministrativa persegua i fini determinati
dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di
pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art.2
Soggetto passivo.
1 . Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con
patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche
l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
Art. 3
Terreni considerati non fabbricabili e criteri di riconoscimento
della ruralità ai fini fiscali
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma l, lettera a)
1 . Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma
l dell 'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari
conviventi, come definiti dai commi seguenti.
2. A decorrere dall'1° gennaio 1998, ai fini di cui al precedente
comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo
a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi
elenchi previsti dall 'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.
9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come
coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con
il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi
e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola,
conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati
nel comma I.
4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma
2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno
un terzo di quella occorrente per le normali necessità di
coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore ad
1/4 ( un quarto) del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto
di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.
( D.P.R. 23/03/1998 n. 139, art. 2)
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili
agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati
ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
5. Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di propietà o di altro diritto di propietà
o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del
terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno
cui l'immobile è asservito o da familiari conviventi a loro
carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti
titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività
agricole svolte in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali
ai fini previdenziali.
6. L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dei soggetti
di cui al comma 5 sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti
esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato
o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiori a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia
di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività
di alpeggio in zone di montagna.
7. Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una
superficie non inferiore a mq. 10.000 (diecimila) ed essere censito
al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora
sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la
funghicoltura o altra coltura intensiva, e trattandosi di zona montana
ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31/01/1994, n. 97, il
suddetto limite viene ridotto a mq. 3000 (tremila).
8. Il volume di affari derivante da attività agricole del
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto
del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in
esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività
svolte in agricoltura.
9. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate
da uno dei propietari-coltivatori, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
Art. 4
Esenzioni.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma l, lettere b) e
c)
1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili
previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti
dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà
o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario
finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti
territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma I, lettera i), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati
da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od
in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale
utilizzatore.
Art.5
Abitazione principale e sue pertinenze.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. art. 59. comma 1. lettere d) ed
e)
1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia
di imposta comunale sugli immobili, si
considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze,
anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera
a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale
abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale
di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa
sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma I, si intende per pertinenza: il garage
o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello
stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l'abitazione principale o che, pur non ubicati nello stesso edificio,
presentano carattere di strumentalità funzionale in senso
0ggettivo all'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano
ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni
altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre
1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del
proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per
l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione
di cui al comma l nella possibilità di detrarre dall'imposta
dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione
che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione
principale.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma l, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992,
l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato,
si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile
dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce
oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione
edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili
per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre
1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta succesivi
a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione
dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste,
quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale,
entro il primo grado.
Art. 6
Aree divenute inedificabili.
(D. Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446, ari. 59. comma l. lettera f)
1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili
dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente
all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato
le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a
domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione
apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta.
Sono dovuti gli interessi nella seguente misura: 5% annuo.
Art. 7
Valore aree fabbricabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446. art. 52 e 59. comma l. lettera
g)
1. l valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ,
come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo
n. 504, del 30 dicembre 1992, non vengono definiti essendo il Comune
di Prata D'Ansidonia sprovvisto di strumento urbanistico generale.
Art.8
Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di Interesse storico
e artistico.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma J, lettera h)
1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà
dell'imposta prevista nell'art.8, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992,
n°504, come sostituito dall'art.3, comma 55, della legge 23.12.1996,
n°662, un fabbricato si considera avente caratteristiche di
fatiscenza oggettivamente considetara ove questa non risulti superabile
con interventi di manutenzione.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1), riservate alla
competenza del responsabile del servizio, potranno essere conseguite,
ad istanza dell'interessato, previo accertamento delle condizioni
di specie a cura dell'Ufficio tecnico comunale.
3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di
interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art.2, comma
5, del D.L. 23.01.1993, n°16, convertito dalla legge 24.03.1993,
n°75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa
dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata
dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale
di un vano abitativo, che si assume pari a mq.20, e per la quantificazione
del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata
per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque
sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.
Art. 9
Validità dei versamenti dell'imposta.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. art. 59. comma 1, lettera i)
1. l versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da
un contitolare sono considerati
regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.
Art. 10
Comunicazione di variazione.
(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. art. 59, comma 1, lettera l).
n. 1)
1 . L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10,
comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è costituito
con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente,
entro il termine di mesi sei dall'evento acquisitivo, modificativo
o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione
dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello (
Allegato 1) da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale
tributi. Le informazioni sulla consistenza immobiliare, relativamente
alle unità non accatastate o variate, dovranno essere fornite
sul modello ( Allegato 2).
2. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha
la mera funzione di supporto,
unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per
l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di
cui al successivo art. 11; essa deve contenere la sola individuazione
dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della
causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività
passiva.
3. La denuncia o dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni,
semprechè prodotta nelle forme e nei termini disciplinati
dalla norma stessa, sostituisce ad ogni effetto la comunicazione
di cui al precedente comma 1.
Art. 11
Disciplina dei controlli
(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, arI. 59, comma 1. lellere e)nn.
2 e 3)
1.I Controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello cui si
riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche
a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del
motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento
con liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni
e degli interessi.
3. Il funzionario responsabile ICI , in aderenza alle scelte operate
dalla giunta: verifica,
servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni
di cui al precedente art. 10, anche mediante collegamenti con sistemi
informatici immobiliari, la situazione di possesso del contribuente,
rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato;
determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra
che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette,
motivandolo, un apposito atto denominato "Avviso di contestazione
per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'imposta da
corrispondere e dei relativi interessi.
4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto
dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. n.
446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.
Art. 12
Modalità dei versamenti - Differimenti.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e
o)
1. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in auto tassazione,
entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni
anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta
dovuta per l'anno in corso. Il versamento dovrà essere effettuato
cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente
nell'ambito del territorio del comune.
2. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione
che a seguito di accertamenti, tramite:
a) il concessionario della riscossione dei tributi;
3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1sono differiti
di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito,
nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto
di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il
2° grado.
CAPO Il - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 13
Accertamento con adesione.
(D.Lg.s. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicemhre
1997, n. 449)
1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19
giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I.,
l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del
contribuente è il funzionario
responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad
impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell
'ufficio.
Art. 14
Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
1 . Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla
notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati,
invito a comparire, nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della
dichiarazione cui si riferisce
l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente
definire l'accertamento con
adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente,
il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni
successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente
comma 2, anteriormente
all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale,
può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con
adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche
da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti
i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la
riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo
di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto
che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia
all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio,
anche telefonicamente, formula al
contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui
al comma 2 perde efficacia.
Art. 15
Procedura per l'accertamento con adesione.
1 . L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti
articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli
obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per
tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione
che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola
l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto
del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli
beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.
Art. 16
Atto di accertamento con adesione.
1 . L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto
in duplice esemplare, sottoscritto dal
contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli
elementi e la motivazione su cui la
definizione si fonda, nonche la liquidazione delle maggiori imposte,
delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in
forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore
imposta, è ridotta a un quarto.
Art. 17
Adempimenti successivi.
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento
con adesione è eseguito entro trenta giomi dalla redazione
dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità
di cui al precedente art. 12.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente,
anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali
di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro
il termine indicato nel comma 1.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al
saggio legale, calcolati dalla data di
perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo
restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata
nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora
dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla
procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504.
Art. 18
Perfezionamento della definizione.
1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente
articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al
successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo
di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 17.
CAPO
III - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
Art. 19
Compenso incentivante al personale addetto.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446. art. 59. comma 1. lettera p)
1 . In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p).
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo
Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale,
un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1è alimentato annualmente con
l'accantonamento del l % delle riscossioni dell'imposta comunale
sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
Art.20
Utilizzazione del fondo.
1 . Le somme di cui al precedente art. 19, entro il 31 dicembre
di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita
deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche,
e per l'arredamento degli uffici nella misura del 50%;
b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività
al personale addetto nella misura del restante 50%.
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta
comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi
il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta
dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.
CAPO IV - SANZIONI - RAVVEDlMENTO
Art. 21
Sanzioni.
I. Per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione si applica
la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 con riferimento
a ciascuna unità immobiliare omessa.
Art .22
Ritardati od omessi versamenti.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)
1 . Chi non esegue, in tutto o in parte, alle preseritte scadenze,
i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle
comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari
al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando
i versamenti sono stati
tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da
quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 13,
commi 1e 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, gli interessi moratori
nella seguente misura: Interessi legali vigenti nell'anno di applicazione
dell 'imposta.
Art. 23
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)
1 . Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del
servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione,
a pena di nullità, dei fatti attribuiti al
trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei
criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro
entità.
Art. 24
Irrogazione immediata delle sanzioni.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)
1. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, le sanzioni possono
essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza,
in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento
di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento
o di rettifica, motivato a pena di nullità.
Art. 25
Ravvedimento.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)
1 . La sanzione è ridotta, semprechè la violazione
non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative
di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi
dell'articolo 11, comma 1,del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un quarto del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo
o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni
dalla data della sua commissione.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente
alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza,
quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Art. 25 / bis
RIMBORSI
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle
somme versate e non dovute entro il termine di 4 (quattro) anni
dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sille somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella
misura stabilita dalla legge vigente e a decorrere dalla data del
maggioore versamento.
CAPO V - NORME FINALI
Art. 26
Norme disapplicate e abrogate.
1 . Con l' entrata in vigore del presente regolamento:
A) sono eliminate:
1 ) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione,
di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza
od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per
omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della
dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1e 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
B) sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 27
Pubblicità del regolamento e degli atti.
1 . Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge
7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico
perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 28
Entrata in vigore del regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno
successivo alla sua approvazione;
unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al
Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività
ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 29
Casi non previsti dal presente regolamento.
1 . Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno
applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.
Art. 30
Rinvio dinamico.
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per
effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
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Il presente regolamento:
l) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta
del
30 - 11 - 2000 con atto n. 44 ;
2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli
atti dei Comuni (Co.Re.Co) nella
seduta del 1.5-..12 2000 , n.. 3._8..4..2 ; A ..).
3) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal 02 - 12
- 2000, al 18 - 12 - 2000
per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo
stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto
annunciante la detta affissione;
4) E' entrato in vigore il 01 - 01 - 2001

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