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Regolamenti Comunali



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI - I.C.I.


Approvato con delibera consiliare n044 del 30.11.2000

Per la determinazione dell'aliquota ICI vai a Lo sportello del cittadino

ART DESCRIZIONE
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Capo I - Norme Generali
Oggetto e scopo del regolamento.
Soggetto passivo.
Terreni considerati non fabbricabili.
Esenzioni.
Abitazione principale e sue pertinenze.
Aree divenute inedificabili.
Valore aree fabbricabili.
Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico. Validità dei versamenti dell'imposta.
Comunicazione di variazione.
Disciplina dei controlli.
Modalità dei versamenti - Differimenti.

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Capo II - Accertamento con adesione
Accertamento con adesione.
Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
Procedura per l'accertamento con adesione.
Atto di accertamento con adesione.
Adempimenti successivi.
Perfezionamento della definizione.
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20
Capo III - Compenso incentivante al personale addetto
Compenso incentivante al personale addetto.
Utilizzazione del fondo.


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23
24
25
25 bis
Capo IV - Sanzioni - Ravvedimento
Sanzioni.
Ritardati od omessi versamenti.
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
Irrogazione immediata delle sanzioni.
Ravvedimento.
Rimborsi

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29
30
Capo V - Norme finali
Norme disapplicate e abrogate.
Pubblicità del regolamento e degli atti.
Entrata in vigore del regolamento.
Casi non previsti dal presente regolamento.
Rinvio dinamico.

 

Capo I - Norme generali

Art. I
Oggetto e scopo del regolamento.

1 . Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonche dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art.2
Soggetto passivo.

1 . Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3
Terreni considerati non fabbricabili e criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma l, lettera a)

1 . Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma l dell 'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.
2. A decorrere dall'1° gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall 'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma I.
4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore ad 1/4 ( un quarto) del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.

( D.P.R. 23/03/1998 n. 139, art. 2)
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
5. Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di propietà o di altro diritto di propietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o da familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività agricole svolte in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali.
6. L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dei soggetti di cui al comma 5 sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna.
7. Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a mq. 10.000 (diecimila) ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, e trattandosi di zona montana ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31/01/1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a mq. 3000 (tremila).
8. Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura.
9. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei propietari-coltivatori, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4
Esenzioni.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma l, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma I, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art.5
Abitazione principale e sue pertinenze.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. art. 59. comma 1. lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si
considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma I, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o che, pur non ubicati nello stesso edificio, presentano carattere di strumentalità funzionale in senso 0ggettivo all'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma l nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma l, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta succesivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado.

Art. 6
Aree divenute inedificabili.
(D. Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446, ari. 59. comma l. lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella seguente misura: 5% annuo.

Art. 7
Valore aree fabbricabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446. art. 52 e 59. comma l. lettera g)

1. l valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili , come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, non vengono definiti essendo il Comune di Prata D'Ansidonia sprovvisto di strumento urbanistico generale.

Art.8
Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di Interesse storico e artistico.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma J, lettera h)

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'art.8, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n°504, come sostituito dall'art.3, comma 55, della legge 23.12.1996, n°662, un fabbricato si considera avente caratteristiche di fatiscenza oggettivamente considetara ove questa non risulti superabile con interventi di manutenzione.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1), riservate alla competenza del responsabile del servizio, potranno essere conseguite, ad istanza dell'interessato, previo accertamento delle condizioni di specie a cura dell'Ufficio tecnico comunale.
3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art.2, comma 5, del D.L. 23.01.1993, n°16, convertito dalla legge 24.03.1993, n°75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq.20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 9
Validità dei versamenti dell'imposta.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. art. 59. comma 1, lettera i)

1. l versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati
regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 10
Comunicazione di variazione.
(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. art. 59, comma 1, lettera l). n. 1)

1 . L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è costituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di mesi sei dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello ( Allegato 1) da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi. Le informazioni sulla consistenza immobiliare, relativamente alle unità non accatastate o variate, dovranno essere fornite sul modello ( Allegato 2).
2. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto,
unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art. 11; essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva.
3. La denuncia o dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè prodotta nelle forme e nei termini disciplinati dalla norma stessa, sostituisce ad ogni effetto la comunicazione di cui al precedente comma 1.

Art. 11
Disciplina dei controlli
(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, arI. 59, comma 1. lellere e)nn. 2 e 3)

1.I Controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si
riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il funzionario responsabile ICI , in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica,
servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art. 10, anche mediante collegamenti con sistemi informatici immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "Avviso di contestazione per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'imposta da corrispondere e dei relativi interessi.
4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. n.
446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 12
Modalità dei versamenti - Differimenti.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in auto tassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento dovrà essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.
2. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
a) il concessionario della riscossione dei tributi;
3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.



CAPO Il - ACCERTAMENTO CON ADESIONE


Art. 13
Accertamento con adesione.
(D.Lg.s. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicemhre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario
responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell 'ufficio.

Art. 14
Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1 . Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce
l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con
adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente
all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al
contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 15
Procedura per l'accertamento con adesione.

1 . L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 16
Atto di accertamento con adesione.

1 . L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal
contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la
definizione si fonda, nonche la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Art. 17
Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giomi dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art. 12.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di
perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 18
Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 17.

CAPO III - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 19
Compenso incentivante al personale addetto.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446. art. 59. comma 1. lettera p)

1 . In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p). del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1è alimentato annualmente con l'accantonamento del l % delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art.20
Utilizzazione del fondo.

1 . Le somme di cui al precedente art. 19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, e per l'arredamento degli uffici nella misura del 50%;
b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del restante 50%.
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.


CAPO IV - SANZIONI - RAVVEDlMENTO


Art. 21
Sanzioni.

I. Per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 con riferimento a ciascuna unità immobiliare omessa.

Art .22
Ritardati od omessi versamenti.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1 . Chi non esegue, in tutto o in parte, alle preseritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati
tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 13, commi 1e 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, gli interessi moratori nella seguente misura: Interessi legali vigenti nell'anno di applicazione dell 'imposta.

Art. 23
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1 . Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al
trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art. 24
Irrogazione immediata delle sanzioni.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 25
Ravvedimento.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1 . La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1,del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un quarto del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 25 / bis
RIMBORSI

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 4 (quattro) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sille somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita dalla legge vigente e a decorrere dalla data del maggioore versamento.


CAPO V - NORME FINALI

Art. 26
Norme disapplicate e abrogate.

1 . Con l' entrata in vigore del presente regolamento:
A) sono eliminate:
1 ) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
B) sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 27
Pubblicità del regolamento e degli atti.

1 . Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 28
Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione;
unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 29
Casi non previsti dal presente regolamento.

1 . Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.

Art. 30
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

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Il presente regolamento:

l) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
30 - 11 - 2000 con atto n. 44 ;
2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co) nella
seduta del 1.5-..12 2000 , n.. 3._8..4..2 ; A ..).
3) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal 02 - 12 - 2000, al 18 - 12 - 2000
per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
4) E' entrato in vigore il 01 - 01 - 2001